Il Consigilo dei ministri del 16 gennaio 2024 ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera b), che prevede che su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l’IVASS, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del valore pecuniario da attribuire a ogni
singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso;
VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, secondo cui il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli
articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, secondo cui il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», e, in particolare, l’articolo 1, comma 18, ai sensi del quale la tabella unica nazionale predisposta ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
ACQUISITO il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 22 novembre 2023;3
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del (…);
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del (...);
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del (…);
SULLA PROPOSTA del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
ART. 1
(Adozione della tabella unica nazionale)
1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere da a) a d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all’allegato II, tabella 2.
2. All’aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell’allegato I al presente regolamento, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT e al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l’IVASS.4
ART. 2
(Valore del primo punto di invalidità)
1. Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall’articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
ART. 3
(Liquidazione del danno biologico temporaneo)
1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all’articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.
ART. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.