Secondo Cass. Civ., sez. I, sent. 2600/2024, «Le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte”, espressamente escluse dal calcolo dell’usura ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato, non essendo condivisibile l’equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento».
Al riguardo, La Corte si conforma ai precedenti, univoci nell'affermare il principio di diritto che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022, n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806).